Compatibilità indennità di disoccupazione e altri redditi
Nuova circolare INPS 174 del 2017 esplicativa – quadro normativo indennità sostitutive di reddito
Con la circolare n. 174 del 2017, l’INPS fornisce ulteriori dettagli sui casi di compatibilità e cumulabilità della indennità NASPI con lo svolgimento di attività di impresa o lavoro autonomo. In particolare, l’Istituto si sofferma sull’avvio di nuove attività in forma di società o di studio professionale
Nella circolare n. 174 del 23 novembre 2017, l’INPS fornisce alcune precisazioni riguardo la compatibilità della Naspi con alcune attività d’impresa o di lavoro autonomo.
Borse di studio, borse lavoro, stage e tirocini professionali
Si tratta di redditi assimilati a quelli da lavoro dipendente le somme da chiunque corrisposte a titolo di borsa di studio o di assegno, premio o sussidio per fini di studio o di addestramento professionale, se il beneficiario non è legato al soggetto erogante da rapporti di lavoro dipendente.
I premi ed i compensi erogati nell’esercizio diretto di attività sportive dilettantistiche dal CONI, dalle Federazioni sportive nazionali, dall’U.N.I.R.E., dagli enti di promozione sportiva e da qualunque organismo, comunque denominato, che persegua finalità sportive dilettantistiche e che da essi sia riconosciuto sono invece qualificati come redditi diversi.
In questi casi non si ravvisa lo svolgimento di un’attività lavorativa prestata dal soggetto con correlativa remunerazione: l’INPS stabilisce dunque la piena cumulabilità con l’indennità NASpI e il beneficiario della prestazione non è tenuto ad effettuare all’INPS comunicazioni relative all’attività e alle relative remunerazioni.
Nei casi, invece, di soggetti beneficiari di indennità NASpI titolari di borse di studio e assegni di ricerca (assegnisti e dottorandi di ricerca con borsa di studio) – essendo stata l’attività di tali figure ricondotta ad attività lavorativa tanto da riconoscere alle stesse, attraverso la prestazione di disoccupazione DIS-COLL, trova applicazione la disciplina della riduzione dell’importo della prestazione erogata per l’ipotesi di contestuale svolgimento di attività di lavoro subordinato. Pertanto i compensi derivanti dalle suddette attività non possono superare il limite annuo di € 8.000.
In tale caso il beneficiario della prestazione deve, a pena di decadenza, informare l’INPS entro un mese dall’inizio dell’attività cui si riferiscono i compensi, o dalla presentazione della domanda di NASpI se la suddetta attività era preesistente, dichiarando il reddito annuo che prevede di trarne anche ove sia pari a zero.
Compensi da prestazioni di lavoro occasionali
Il beneficiario della prestazione NASpI può svolgere prestazioni di lavoro occasionale nei limiti di compensi di importo non superiore a 5.000 euro per anno civile. Entro detti limiti l’indennità NASpI è interamente cumulabile con i compensi derivanti dallo svolgimento di lavoro occasionale e il beneficiario della prestazione NASpI non è tenuto a comunicare all’Inps il compenso derivante dalla predetta attività.
Redditi derivanti da attività professionale esercitata da liberi professionisti iscritti a specifiche casse
La cumulabilità è ammessa entro il limite di reddito pari a 4.800 euro.
Il beneficiario della prestazione deve, a pena di decadenza, informare l’INPS entro un mese dall’inizio dell’attività cui si riferiscono i compensi, o dalla presentazione della domanda di NASpI se la suddetta attività era preesistente, dichiarando il reddito annuo che prevede di trarne anche ove sia pari a zero.
Redditi derivanti dallo svolgimento delle funzioni di amministratore, consigliere e sindaco di società
A queste fattispecie si applica la disciplina prevista in tema di riduzione dell’importo della prestazione erogata per l’ipotesi di contestuale svolgimento di rapporto di lavoro subordinato.
Il limite di reddito entro il quale è da ritenersi consentita l’attività in questione è pari a € 8.000.
Il beneficiario della prestazione deve, a pena di decadenza, informare l’INPS entro un mese dall’inizio dell’attività cui si riferiscono i compensi, o dalla presentazione della domanda di NASpI se la suddetta attività era preesistente, dichiarando il reddito annuo che prevede di trarne anche ove sia pari a zero.
Redditi derivanti dalla condizione di socio di società di capitali
Ove ci si trovi in presenza di soli redditi da capitale non riconducibili ad attività di lavoro dipendente o ad attività lavorativa in forma autonoma o di impresa individuale, il beneficiario della NASpI titolare di redditi da capitale può percepire la prestazione per intero.
Soci di società di persone
Per i soci e i familiari e per i soci accomandatari che svolgono la loro attività con carattere di abitualità e prevalenza e sono iscritti alla Gestione previdenziale degli Artigiani o dei Commercianti, a fronte della produzione di un reddito da lavoro in forma autonoma o di impresa, trova applicazione la disciplina della riduzione dell’importo della prestazione di disoccupazione percepita nell’ipotesi di contestuale svolgimento di attività lavorativa in forma autonoma o di impresa individuale.
Il limite di reddito entro il quale è da ritenersi consentita l’attività in questione è pari a € 4.800.
Il beneficiario della prestazione deve, a pena di decadenza, informare l’INPS entro un mese dall’inizio dell’attività cui si riferiscono i compensi, o dalla presentazione della domanda di NASpI se la suddetta attività era preesistente, dichiarando il reddito annuo che prevede di trarne anche ove sia pari a zero.
Incentivo all’autoimprenditorialità
Il lavoratore avente diritto alla corresponsione della NASpI può richiedere la liquidazione anticipata, in unica soluzione, dell’importo complessivo del trattamento che gli spetta e che non gli è stato ancora erogato, a titolo di incentivo all’avvio di un’attività lavorativa autonoma o di impresa individuale o per la sottoscrizione di una quota di capitale sociale di una cooperativa nella quale il rapporto mutualistico ha ad oggetto la prestazione di attività lavorative da parte del socio.
In particolare, è possibile riconoscere l’incentivo in caso di:
– attività professionale esercitata da liberi professionisti anche iscritti a specifiche casse, in quanto attività di lavoro autonomo;
– attività di impresa individuale commerciale, artigiana, agricola;
– sottoscrizione di una quota di capitale sociale di una cooperativa nella quale il rapporto mutualistico ha ad oggetto la prestazione di attività lavorative da parte del socio;
– costituzione di società unipersonale (S.r.l., S.r.l.s. e S.p.A.) caratterizzata dalla presenza di un unico socio;
– costituzione o ingresso in società di persone (S.n.C o S.a.S);
costituzione o ingresso in società di capitali (S.r.L).
fonte : IPSOA QUOTIDIANO
27 nov 2017